Assegno bancario

Quando si deposita in banca sul conto corrente una certa somma di denaro o si ottiene dalla stessa un fido, viene messo a disposizione un libretto di assegni da utilizzare per pagare o per prelevare denaro nei limiti dell’importo disponibile.

In sostanza l’assegno sostituisce il denaro contante, se quest’ultimo è nella disponibilità di chi lo firma, cioè è depositato presso la banca chiamata poi a pagarlo.

Per questo gli assegni, pur essendo degli strumenti estremamente semplici, devono essere usati seguendo con scrupolosità le regole che li governano.

Vi sono vari tipi di assegni, ma il più comune è l’assegno bancario.

Si definisce assegno bancario, per distinguerlo da quello circolare, l’assegno emesso da un titolare di un conto corrente. L’assegno bancario è un mezzo di pagamento, cioè l’ordine scritto con cui un correntista dà disposizioni alla propria banca di pagare “a vista” un dato importo ad una determinata persona.

Chi intende usare un assegno bancario deve prima di tutto assicurarsi di avere a disposizione nel conto corrente una somma di danaro pari o superiore a quella che indicherà sull’assegno stesso. Ciò è importantissimo per evitare di emettere assegni a vuoto, cioè privi di copertura finanziaria, atto che può comportare conseguenze amministrative e penali.

Attenzione! l’assegno a vuoto non obbliga la banca ad effettuare il pagamento ma obbliga chi lo emette (chiamato traente) e gli eventuali giranti. Dunque il prenditore, in caso di assegno a vuoto, ha diritto di rivalsa nei confronti dei giranti attraverso un’azione di regresso.

Per leggere un assegno bancario dobbiamo prima di tutto conoscere il significato di tre termini fondamentali: traente, beneficiario e trattario.

  • Il traente è la persona che emette l’assegno;
  • Il beneficiario o prenditore è colui che riceve l’assegno per incassarlo;
  • Il trattario è la banca autorizzata a prelevare dal conto corrente del traente la somma da pagare al beneficiario.

Il traente può anche emettere un assegno a proprio favore: in questo caso traente e beneficiario sono la stessa persona.

Attenzione! se sull’assegno manca l’indicazione del beneficiario, l’assegno è pagabile a chiunque lo presenti per l’incasso (in questo caso si dice che l’assegno è “al portatore”).

È dunque importante scrivere sempre il nome del beneficiario per evitare, in caso di smarrimento, che l’assegno possa essere incassato da uno sconosciuto.

L’assegno deve essere compilato da chi lo emette in modo chiaro in ogni sua parte. Ciò faciliterà tutte le operazioni necessarie al suo uso e soprattutto alla sua trasformazione in denaro contante (pagamento).

In particolare è obbligatoria l’apposizione negli appositi spazi di:

  1. data e luogo di emissione;
  2. importo in cifre e lettere;
  3. firma di chi emette l’assegno.

Attenzione! se manca anche una soltanto di queste indicazioni l’assegno non è valido.

Si è diffusa, purtroppo, la pessima abitudine di non apporre la data di emissione dell’assegno al fine di guadagnare qualche giorno di valuta. Bisogna però sapere che in questo modo si allungano i termini per un eventuale protesto e che, in caso di smarrimento o furto, non sarà possibile chiederne l’ammortamento.

Scrivendo tutto di proprio pugno si perderà forse un minuto in più, ma si avrà sempre l’esatta conoscenza della propria situazione bancaria, oltre a rimanere più tranquilli.

Se sull’assegno appare la scritta “non trasferibile”, il beneficiario potrà girarlo soltanto ad una banca, la quale effettuerà il pagamento.

Si tratta di un’ulteriore forma di garanzia che mette al riparo soprattutto in caso di smarrimento o furto: l’assegno infatti non può essere girato e quindi incassato da una terza persona.

La dicitura “non trasferibile” è obbligatoria, pena pesanti sanzioni pecuniarie, su tutti gli assegni con importo superiore a 20 milioni.

Sul retro, l’assegno prevede la girata, cioè il beneficiario è chiamato a controfirmare l’assegno per renderlo esigibile, quando intenda dare l’assegno in pagamento a una terza persona, incassarlo presso lo sportello trattario o versarlo sul proprio conto corrente bancario.

Per maggiore sicurezza il traente può tracciare due righe parallele sulla faccia anteriore dell’assegno. In questo caso la banca trattaria potrà pagarlo soltanto ad un’altra banca presso la quale è stato versato per l’incasso oppure a un proprio cliente conosciuto al quale il prenditore lo ha affidato. Se tra le due righe parallele è indicata una banca, la banca trattaria dovrà pagarlo solo a quella banca.

Quando in un assegno figura questa clausola, esso non può essere pagato in contante, ma solamente accreditato sul conto del prenditore.

L’assegno bancario deve essere presentato per l’incasso entro 8 giorni dall’emissione se pagabile nello stesso comune entro cui è stato emesso, oppure entro 15 giorni se pagabile in un comune diverso. Chiaramente, se il titolo è pagabile in altri paesi, i termini sono maggiori.

Queste scadenze sono indispensabili per la validità ai fini della levata del protesto.

La presentazione dell’assegno oltre le scadenze suindicate non impediscono il pagamento dell’assegno, ma è vincolato alla presenza sul conto degli opportuni fondi o da una revoca dell’ordine di pagamento da parte del titolare.

Quando ci si accorge del furto o dello smarrimento di un assegno o dell’intero blocchetto bisogna avvisare nel modo più celere possibile la banca, fornendo l’intestazione, il numero del conto e, se conosciuta, la numerazione degli assegni che si chiederà siano bloccati. Questo primo blocco sarà di tipo generico, nella attesa di un ordine scritto. Solo con questo la banca potrà, infatti, bloccare anche il pagamento di un assegno compilato regolarmente.

Successivamente bisogna sporgere regolare denuncia presso gli Organi di Polizia.
Copia della denuncia deve essere consegnata in banca formulando una circostanziata e precisa richiesta di blocco di assegni.
In questo modo, il blocco che prima era generico, diventa tassativo e gli assegni elencati, e solo quelli, non saranno pagati per nessun motivo.

Attenzione! se prima del blocco l’assegno è presentato in banca per l’incasso, questa non può esimersi dal pagarlo.

In questo caso il correntista o il beneficiario dell’assegno possono avviare (e devono farlo con la massima tempestività) la procedura di ammortamento, consistente in un ricorso in Pretura o in Tribunale per ottenere il rimborso dell’assegno rubato o smarrito già incassato da terzi.

Se ci è stato dato un assegno in pagamento di un nostro credito e lo smarriamo o ci viene rubato, dobbiamo prima di tutto rintracciare chi ci ha dato l’assegno e chiedergli di bloccarlo per iscritto presso la sua banca. Se l’assegno è stato girato una o più volte, bisognerà risalire al primo firmatario.

Si farà quindi immediata denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza consegnandone copia alla banca trattaria.

Affinché la denuncia sia immediatamente efficace, bisogna essere in grado di fornire tutti i dati necessari ad identificare l’assegno, dati che è buona norma trascrivere su un taccuino non appena lo stesso ci viene consegnato o, meglio ancora, conservandone una fotocopia.

Per ottenere il rimborso di un assegno a nostro favore andato smarrito o rubato si potrà agire mediante lettera di manleva o con procedura di ammortamento.

È una dichiarazione con la quale si garantisce al debitore che l’assegno è andato veramente distrutto, smarrito ecc. e che, nel caso venisse successivamente recuperato, ci si impegna a restituirlo o a rifonderne l’importo.

È chiaro che tali intese presuppongono un rapporto fiduciario; se il debitore l’accetta ci consegnerà un nuovo assegno, diversamente sarà necessario eseguire una pratica di ammortamento.

In seguito alla denuncia di distruzione, smarrimento, ecc. presentata agli Organi di Polizia, il giudice, verificata la presenza di tutti i dati essenziali dell’assegno (numero, data, importo, beneficiario), emette un decreto in base al quale, trascorso un periodo di 90 giorni, l’assegno denunciato viene dichiarato “nullo” e il debitore dovrà rimborsare l’importo del titolo.