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BancAmica - Periodico di informazione finanziaria, sociale e culturale - Anno IV - n. 2 - settembre 2010

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Il Punto... di Michele Albanese
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e di Laurino
Direttore Michele Albanese
27 Ottobre 2005 18/51
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L’ASSEGNO BANCARIO NON PAGATO

La Centrale d'Allarme Interbancaria (meglio nota come C.A.I.) è un archivio informatizzato degli assegni bancari, postali e delle carte di credito istituito presso la Banca d'Italia nel giugno del 2002. Si tratta di un nuovo strumento attraverso il quale si punta a ottenere una definitiva normalizzazione del sistema di pagamenti. In effetti, in questa sorta di enorme banca dati vengono immessi i nomi e gli elementi relativi a chi ha emesso assegni senza copertura o autorizzazione. Inoltre, nell'archivio sono contenuti i nomi di chi è stato soggetto a sanzioni amministrative e o penali in seguito a emissione di assegni senza autorizzazione o provvista. La vera novità è individuabile nel concetto di "revoca di sistema", che viene a sostituire la vecchia revoca del singolo istituto. Di fatto, si viene a bloccare ogni autorizzazione ad emettere assegni, oltre che, a vietare alle banche di stipulare nuovi contratti e addirittura di pagare eventuali assegni emessi dalla persona segnalata, anche nei limiti della provvista. La "sanzione", conseguente all’emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista, si applica a prescindere dal protesto. Se al momento della presentazione per il pagamento l’assegno risulta (totalmente o parzialmente) non coperto, in quanto non ci sono i fondi sul conto, la banca scrive al cliente inviandogli un preavviso di revoca. Nel preavviso, si avverte il cliente che, se non paga l’importo dell’assegno, più gli interessi, la penale pari al 10% dell’importo dell’assegno e le eventuali spese di protesto entro 60 giorni di calendario dalla data di scadenza del termine per la presentazione al pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nella Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI). Scaduti i sessanta giorni, in assenza di pagamento, il cliente sarà iscritto con la conseguenza di non poter emettere più assegni per il periodo di 6 mesi e di dover restituire alla banca trattaria subito tutti gli assegni ancora in suo possesso. Occorre precisare che l’emissione di un assegno non pagato per mancanza di provvista sul conto corrente fa scattare le conseguenze (sanzioni pecuniarie e revoca di sistema) a carico del responsabile solo se il titolo viene presentato per il pagamento in tempo utile: l’assegno bancario, infatti, deve essere presentato al pagamento nel termine di 8 giorni se è pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso (assegno su piazza) e di 15 giorni se è pagabile in un altro comune dello Stato (assegno fuori piazza). Il preavviso d revoca viene inviato presso il domicilio eletto della persona che ha siglato la convenzione di assegno con la banca entro 10 giorni di calendario dalla presentazione, anche in via telematica, dell’assegno al pagamento. La banca può bloccare l’iscrizione solo se l’emittente dimostra di aver pagato l’assegno entro i 60 giorni previsti attraverso una dichiarazione del beneficiario dell’assegno, autenticata da un notaio, relativa all’avvenuto pagamento dell’assegno stesso.

La procedura sopra descritta si applica anche nel caso di assegni richiamati dalla banca controparte, in mancanza di copertura alla presentazione del titolo per il pagamento, in quanto l’illecito è stato commesso al momento dell’emissione dell’assegno senza provvista.

Se, invece, l’assegno risultasse emesso da persona non autorizzata (ad esempio, il conto corrente è stato chiuso prima dell’emissione dell’assegno, il titolo è stato revocato prima dell’emissione, vi è stata una revoca aziendale all’emissione di assegni a carico di un cliente, assegno emesso su un conto corrente intestato ad altra persona), ancorché coperto, la sua iscrizione nella CAI avverrebbe entro 20 giorni di calendario dalla presentazione per il pagamento.

Con l’iscrizione alla CAI le banche e gli uffici postali non potranno, come detto, stipulare con il cliente nuove convenzioni di assegno, né pagare assegni da lui emessi né rilasciargli nuovi carnet di assegni per un periodo di sei mesi.

Nella sostanza, ciò che va sottolineato è la volontà del legislatore di approntare una normativa che garantisca maggiori certezze agli operatori economici, disciplinando in modo analitico tutte le problematiche che possono sorgere nel regolamento di transazioni attraverso titoli di credito, con l’ovvia volontà di ridurre al minimo gli illeciti derivanti dall’emissione di assegni con mancanza dei relativi fondi di copertura.
Cono FEDERICO

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