INCOMPATIBILITÀ tra la carica di Consigliere Comunale e Direttore o amministratore della banca tesoriere

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“Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr sentenza n° 1465/95) il rapporto tra comuni ed enti esercitanti il servizio di tesoreria configura una situazione di vigilanza amministrativa che può determinare, qualora si cumulino nella stessa persona le cariche di consigliere comunale e di amministratore o di dipendente con poteri di rappresentanza e coordinamento dell’ente cui è affidato il predetto servizio, l’ipotesi di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n° 1 del decreto legislativo n° 267/2000.

Sulla natura di società cooperativa dell’istituto bancario, nella sentenza n° 7229 del 1990, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente, ai sensi dell’art. 3 della legge 154/81, ora trafuso nell’art. 63 del decreto legislativo n° 267/2000, l’incompatibilità fra le cariche di consigliere comunale e di presidente della locale Cassa Rurale e artigiana, affidataria del servizio di tesoreria comunale.

Viene precisato che, dato il profilo puramente economico delle attività contemplate dal n° 2 dell’art. 3 (“L’ipotesi di cui all’art. 2 del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative iscritte regolarmente nei registri pubblici”) trovano fondamento nella mancanza di finalità di lucro delle cooperative iscritte nei registri pubblici e nei controlli cui queste sono sottoposte.

Da ciò si argomenta che analoga deroga non avrebbe invece giustificazione nell’ipotesi contemplata al n° 1 dell’art. 3 in quanto, con tale preclusione, il legislatore ha inteso impedire che, in relazione al rapporto di vigilanza che si instaura tra comune ed ente, si confondano nello stesso soggetto giuridiche figure di vigilante e vigilato. Sul presupposto, quindi, che l’ente territoriale è tenuto ex lege ad esplicare una pregnante attività di vigilanza nei confronti dell’affidatario del servizio di tesoreria, anche se trattasi di cooperativa, la Corte ha concluso che l’ipotesi di incompatibilità contemplata dal n° 1 dell’art. 3 opera anche nei confronti del consigliere comunale che ricopre la carica di amministratore di cooperativa soggetta a vigilanza.

Inoltre, l’eventuale trasferimento della responsabilità e delle funzioni di coordinamento di tutti i servizi di tesoreria svolti dall’istituto bancario ad altro dipendente della banca, che risponde del suo operato direttamente al consiglio di amministrazione, non è idoneo a eliminare la causa ostativa al cumulo delle predette cariche.

La norma di cui all’art. 63, comma 1, infatti, nell’indicare le figure dell’amministratore e del dipendente con poteri di rappresentanza e coordinamento, ha inteso fare evidentemente riferimento a figure con funzioni direttive e rappresentative al massimo livello, investite cioè di attribuzioni che per la loro ampiezza e i connessi poteri di iniziativa e discrezionalità in rapporto alle esigenze dell’ente possono orientare sia all’interno che nei rapporti con i terzi.

Fra tali figure va annoverato il direttore di banca, il quale, sebbene privato delle specifiche funzioni relative al servizio di tesoreria espletato dall’istituto bancario, può comunque incidere, per la posizione rivestita, sulla politica complessiva dell’ente.”

tratto dal quotidiano “Italia Oggi” del 5 agosto 2005 - pag. 38