Antiriciclaggio, i reati fiscali

di Fiorella Della Guardia

Economia e finanza | 

I reati fiscali sono classificati in delitti in materia di dichiarazione e delitti in materia di documenti e pagamento di imposte.

Antiriciclaggio, i reati fiscali

I principali reati tributari sono:

  • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.lgs. 74/2000);
  • Dichiarazione infedele (art. 4 del D.lgs. 74/2000)
  • Omessa dichiarazione (art. 5 del D.lgs. 74/2000)
  • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D.lgs. 74/2000)
  • Omesso versamento di IVA (art. 10-ter del D.lgs. 74/2000)

Le più insidiose fattispecie delittuose previste dal D.lgs n. 74/2000 riguardano l’emissione o l’utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ciò è ricompreso nel delitto di cui all’art. 2 del D.lgs. 74/2000 “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” che punisce chi, al fine di evadere le imposte, si avvale di fatture o altri documenti registrati nelle scritture contabili obbligatorie indicando nelle sue dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi.

Quindi, ad esempio, rivestono rilevanza penale l’utilizzo di fatture (cartacea o elettronica), documenti di trasporto (D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472), bollette doganali se basati su operazioni inesistenti in tutto ma anche solo in parte (ovvero se l’operazione vi è stata per quantità inferiori sopra-fatturazione). Tale falsità può riguardare anche uno solo dei soggetti dell’operazione, in quanto il reato si riferisce alla falsa indicazione di elementi passivi fittizi e, quindi, è necessario che l’imputazione soggettiva non veritiera riguardi il destinatario (se la falsa indicazione riguarda il solo cedente beni o servizi allora si potrà integrare il reato di cui all’art. 8 stessa legge).

E’ importante sapere che il delitto si consuma con la presentazione della dichiarazione entro i termini stabiliti dalla legislazione tributaria e, comunque, con ritardo non superiore a novanta giorni.

È interessante, a questo, punto portare un esempiorelativo ad una fattispecie di “Segnalazione di operazione sospetta” per potenziale reato fiscale.

Un’azienda Beta srl effettua una cessione di un credito IVA di 900mila euro derivante dalla dichiarazione annuale relativa al periodo precedente alla cessione, ad un prezzo convenuto pari a 1/3 dell’ammontare del credito. La provvista, così realizzata, poi viene distolta effettuando bonifici a parenti o amici del socio maggioritario che detiene l’80% delle quote e, dunque, anche titolare effettivo della Beta srl, a titolo di pagamento stipendi e prestiti infruttiferi, in parte prelevata in contanti, in parte destinata a un bonifico verso un conto corrente estero. L’ammontare del credito, eccessivo rispetto al volume di affari della Beta srl, ha indotto a segnalare all’UIF l’operazione come sospetta. Ciò, innanzitutto, per l’ammontare del credito non coerente con il volume di affari della società e per il prezzo di cessione sproporzionato rispetto ai valori di mercato.

Le indagini hanno accertato, per l’appunto, che i crediti IVA sono inesistenti perché realizzati attraverso l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000).

Fiorella Della Guardia
Responsabile Area Antiriciclaggio, Banca Monte Pruno
fiorella.dellaguardia@bccmontepruno.it