Antiriciclaggio, il titolare effettivo

di Fiorella Della Guardia

Economia e finanza | 
Antiriciclaggio, il titolare effettivo

Ritornando sul tema dell’antiriciclaggio già trattato poche settimane fa, questo intervento analizza, in breve, la figura del titolare effettivo.

Il titolare effettivo è sempre stato centrale nell’ambito della normativa antiriciclaggio e il suo ruolo fondamentale e con valenza strategica è stato ulteriormente rafforzato dal nuovo testo del D.Lgs. n. 231-2007. Per la normativa antiriciclaggio il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari.

In parole semplici quali sono i criteri di individuazione?

Innanzitutto il criterio dell’assetto proprietario ovvero l’individuazione di una o più persone fisiche che detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale in modo diretto o indiretto. Se la percentuale superiore al 25% del capitale nella società cliente è controllata da un soggetto non persona fisica, il titolare effettivo deve essere individuato, risalendo lungo la catena partecipativa, nella persona fisica o nelle persone fisiche che, in ultima istanza, detengono tali quote.

In secondo luogo il criterio del controllo, che interviene solo se dall’analisi dell’assetto proprietario non è possibile individuare il titolare effettivo, e in tal caso si individuerà la/e persona/e che ha/hanno il controllo attraverso il possesso della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria o di un numero di voti o determinati vincoli contrattuali sufficienti ad esercitare un’influenza dominante.

La novità più rilevante, introdotta negli ultimi aggiornamenti normativi, è il criterio residuale in base al quale, qualora l’applicazione dei criteri riguardanti l’assetto proprietario e il controllo non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo deve essere individuato nella persona fisica o nelle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Alla luce delle ultime previsioni normative, non sono pertanto più configurabili entità prive di titolare effettivo ad eccezione delle imprese individuali, dei liberi professionisti, delle eredità giacenti e procedure fallimentari.

Ma anche le Parrocchie e i condomini hanno il titolare effettivo?

Assolutamente si. Nel caso specifico della parrocchia sarà individuato, di fatto, quale titolare effettivo il solo titolare di funzioni di amministrazione ovvero il parroco titolare non essendo individuabili titolari effettivi fondatori né beneficiari. Per il cliente “condominio”, in quanto cliente diverso da persona fisica, è necessario identificare il titolare effettivo con il criterio residuale individuando quale titolare effettivo l’amministratore condominiale in quanto titolare di poteri di amministrazione.

Quali sono i compiti della Banca?

La Banca, in sede di verifica del cliente, deve procedere all’identificazione del cliente e del titolare effettivo. Le informazioni raccolte sono dichiarate dal cliente mediante la sottoscrizione del Questionario di adeguata verifica. Il cliente ha l’obbligo di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni relative al titolare effettivo. In caso di rifiuto del cliente a fornire informazioni per l’identificazione del titolare effettivo, la Banca si troverà costretta a dover rifiutare di instaurare il rapporto o in caso di richiesta di esecuzioni di un’operazione da parte del cliente non potrà effettuarla.

Al fine di decodificare e smantellare quelle strutture d’ingegneria finanziaria che, spesso, consentono di schermare capitali di provenienza illecita, il Governo non solo ha previsto un “accesso agevolato” ad alcuni dati sensibili quali, ad esempio, quelli acquisiti dalla Guardia di Finanza in sede di perquisizione antiriciclaggio, ma ha anche previsto l’istituzione, ancora non effettiva, del c.d. “Registro dei titolari effettivi delle persone giuridiche e trust espressi”. È prevista, infatti, la centralizzazione in un’apposita sezione del registro delle imprese, delle informazioni sulla titolarità effettiva di trust produttivi di effetti fiscali, società, gruppi societari ed enti, al fine di consentire alle banche ed altri soggetti obbligati di adempiere all’obbligo di adeguata verifica facendo gioco su informazioni che fanno “pubblica fede”.

Fiorella Della Guardia
Responsabile Area Antiriciclaggio, Banca Monte Pruno
fiorella.dellaguardia@bccmontepruno.it