Conto cointestato: dalla Banca Monte Pruno la novità della Cassazione

di Annalisa Pierro

Economia e finanza | 

Un caso molto frequente nell’esperienza bancaria è sicuramente quello del conto corrente o del deposito intestati a più persone, soprattutto, in ambito familiare.

Si ricorre alla cointestazione di un rapporto bancario per le più svariate ragioni, e molto spesso, per ovvi motivi di speditezza, con l’attribuzione a tutti gli intestatari delle medesime facoltà di compiere operazioni anche separatamente, i cosiddetti “poteri disgiunti”.

Conto cointestato: dalla Banca Monte Pruno la novità della Cassazione

Se tale opzione consente una maggiore facilità di gestione, in quanto ciascuno dei contitolari ha potere di disporre indipendentemente dagli altri, la stessa ha notevoli conseguenze sul piano giuridico in quanto, in tale ipotesi, gli intestatari del rapporto sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi (art. 1854 c.c. e art 1292 c.c.).

La solidarietà tra gli intestatari, in particolare dal lato attivo dell’obbligazione, assume, senza dubbio, la sua più grande rilevanza nell’ipotesi di morte di uno di essi, evento che non determina la cessazione del rapporto con la banca, sicché, in base a tale principio, il contitolare superstite avrà diritto di chiedere, dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del rapporto.

Questo è quello che ha recentemente stabilito la Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. II, ord., 19.03.2021, n. 7862) in conformità, peraltro, ad una giurisprudenza ormai consolidata (Cass. n. 15231/2002; Cass. n. 12385/2014).

Il caso è quello di due eredi che avevano citato in giudizio, oltre il contitolare del conto, anche la banca, per aver essa consentito al convivente della propria madre, cointestatario del rapporto, di prelevare tutto il saldo dopo la morte di lei, pregiudicando così il proprio diritto alla quota successoria.

La Cassazione è tornata sulla questione per ribadire il seguente principio.

Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, facendo scattare, per il cointestatario superstite, il diritto di chiedere l’adempimento dell’intero saldo e la banca non potrà opporsi, avendo, anzi, specifico obbligo, scaturente dalla disciplina del contratto bancario, di permettere al singolo cointestatario, anche dopo la morte dell’altro titolare, di poter pienamente disporre delle somme depositate.

L’adempimento così conseguito libererà la banca verso gli eredi dell’altro contitolare.

Resta ferma ovviamente la necessità di dover verificare la correttezza di tale attività nell’ambito dei rapporti interni tra colui che abbia prelevato e gli eredi del cointestatario deceduto, i quali, pertanto, avranno sempre la facoltà di veder reintegrati i propri diritti in caso di loro violazione.

La Banca Monte Pruno riserva, da sempre, massima attenzione all’approfondimento delle novità legislative e giurisprudenziali, per garantire puntualità di informazione ai propri clienti, ai quali sempre viene rivolto l’invito a non esitare a richiedere tutta l’assistenza e il supporto necessari.

Annalisa Pierro
Area Legale, Banca Monte Pruno
annalisa.pierro@bccmontepruno.it