Il monitoraggio fiscale: operazioni con l’estero

di Maria De Divitiis

Economia e finanza | 

La profonda percezione da parte della Comunità internazionale delle interrelazioni tra il fenomeno dell’evasione fiscale e quelli del riciclaggio e dell’autoriciclaggio si rileva anche nell’introduzione di innumerevoli procedure di scambio d’informazioni, espressione di una strategia di contrasto agli illeciti economico-finanziari.

Gli intermediari finanziari, ad esempio, sono soggetti al c.d. monitoraggio fiscale massivo annuale (ex art. 1 dl 167/1990) con l’obbligo di segnalare all’Agenzia delle Entrate le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro da e per l’estero, effettuate, in forma unica o frazionata, attraverso qualsiasi strumento che consente il trasferimento (ad esempio assegni bancari, postali, circolari, carte di credito e di pagamento etc). Tali operazioni devono essere eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, trust non commerciali, società semplici e associazioni equiparate residenti in Italia e dal 2014 anche non residenti.

Il monitoraggio fiscale: operazioni con l’estero

Oggetto di trasmissione sono i dati di instaurazione del rapporto continuativo, i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore, informazioni su scopo e natura del rapporto, data, importo e causale dell’operazione e mezzi di pagamento utilizzati. Non sono oggetto di monitoraggio fiscale i contratti o rapporti per i quali i clienti hanno esercitato l’opzione per il regime di risparmio amministrato e gestito ed i trasferimenti dall’estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi assoggettati dall’intermediario residente a ritenuta o imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Il monitoraggio fiscale ha lo scopo di verificare che non sfugga il gettito derivante dalla tassazione di redditi esteri, nonché porre un limite alle movimentazioni finanziarie tra Stati diversi, che spesso nascondono operazioni illecite o truffe.

I residenti in Italia hanno obblighi di monitoraggio fiscale estero?

Previsti obblighi anche in capo ai contribuenti (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici) residenti fiscalmente in Italia in quanto, ai sensi dell’art. 4 del dl 167/1990, sono tenuti ad effettuare il monitoraggio fiscale delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero indicando le stesse nell’apposito riquadro RW della dichiarazione dei redditi. A titolo esemplificativo, vanno indicati ad esempio gli immobili, gli oggetti preziosi e le opere d’arte che si trovano fuori del territorio dello Stato, le obbligazioni estere e i titoli similari.

L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso di delega al prelievo su un conto corrente estero o di possesso delle attività finanziarie estere e degli investimenti esteri per il tramite di interposta persona (ad esempio trust residente o non residente) o per tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari ed in tal caso anche di attività italiane oltre che per i titolari effettivi di enti detentori di investimenti e attività estere.

Si precisa inoltre che, gli intermediari finanziari e bancari hanno l’obbligo di fornire evidenza delle operazioni intercorse con l’estero di importo pari o superiore a 15.000 euro relative ad un periodo non superiore a 12 mesi anche per masse di contribuenti (società di capitali, enti commerciali, società di persone, residenti e non residenti), a fronte di specifica richiesta dell’ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (UCIFI) e dei reparti speciali della GdF ai sensi dell’art. 2 del dl 167/1990.

In data 21 luglio 2020, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate hanno emanato un provvedimento congiunto, entrato in vigore il 1° ottobre 2020, che sostituisce il precedente del 2014 e che disciplina, tra l’altro, le modalità tecniche di trasmissione e ricezione delle richieste e delle relative risposte.

Sempre con l’obiettivo di garantire una maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie cross-border, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e del Corpo della Guardia di Finanza, è consentito l’accesso anche ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela da parte dei diversi soggetti obbligati ovvero identità del cliente e del titolare effettivo, scopo e natura del rapporto, informazioni sull’operatività del cliente.

Le informazioni sull’antiriciclaggio così raccolte potranno essere utilizzate dall’amministrazione finanziaria italiana anche per porre in essere controlli sul regolare adempimento degli obblighi e delle procedure operanti ai fini fiscali.

Maria De Divitiis
Area Antiriciclaggio, Banca Monte Pruno
maria.dedivitiis@bccmontepruno.it