L’anticipazione crediti a fronte di fatture

di Antonio Leo

Economia e finanza | 

Nel particolare momento congiunturale che attraversa la nostra economia, in cui i tempi di incasso dei crediti si dilatano sempre più e il ricorso da parte dell’imprenditore all’anticipazione dei propri crediti commerciali è sempre più ricorrente, "l'anticipo fatture" rappresenta sicuramente un'importante opportunità. Attenzione, però, a che la contabilità sia in ordine: i rischi sottesi a questo tipo di operazione, infatti, dal primo gennaio di quest’anno sono ancora più consistenti.

Procediamo per gradi.

L’anticipazione crediti a fronte di fatture

L'anticipo fatture è il contratto con cui la Banca mette a disposizione dell'imprenditore una linea di credito, generalmente sotto forma di apertura di credito in conto corrente, utilizzabile esclusivamente a fronte della presentazione di fattura attestante un credito della propria azienda destinato ad essere incassato ad una scadenza determinata, risultante dalla fattura medesima.

L'utilizzo della linea di credito da parte del cliente a fronte dell'esibizione della fattura è soggetto a specifica autorizzazione da parte della Banca che, effettuate le analisi sul credito che le viene chiesto di anticipare, ha la facoltà e non l'obbligo di consentirlo. L'importo utilizzato è destinato a rientrare automaticamente, ovvero a seguito del pagamento della fattura accreditato sul conto del cliente; ciò fa sì che queste particolari operazioni finanziarie vengano definite in gergo tecnico “autoliquidanti”.

Perché l’operazione di anticipazione del credito portato dalla fattura possa avvenire è necessario che vengano rispettate alcune condizioni. Innanzitutto, la fattura di cui si richiede l’anticipazione deve essere fiscalmente valida, quindi completa di tutti gli elementi formali e sostanziali richiesti dalla legge. In particolare, numerata progressivamente in maniera univoca, deve essere preventivamente registrata nella contabilità aziendale a fronte di specifica operazione commerciale e fiscale.

Il cliente, nel momento in cui chiede alla Banca l’anticipazione di una fattura, espressamente certifica il ricorrere di tutti questi requisiti, assumendo ogni responsabilità a fronte di tutte le conseguenze previste dalla legge. Le conseguenze previste per un comportamento non legittimo non sono assolutamente di poco conto.

Diverse sono le norme del nostro ordinamento, penale, civile e tributario a prevedere sanzioni, non solo pecuniarie, per l’ipotesi in cui la fattura di cui si è richiesta l’anticipazione dovesse risultare falsa. In generale, la fattura è falsa quando contiene elementi non veritieri che modificano in tutto o in parte l’effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi prestati. La fattura è falsa anche solo per un euro. Il legislatore, infatti, non prevede delle soglie di “delittuosità”.

Nello specifico, vengono considerate false non solo le fatture emesse per operazioni del tutto fittizie, come ad esempio nell’ipotesi in cui la prestazione di cui l’importo della fattura rappresenta il corrispettivo non risulti essere stata mai effettuata da chi quella fattura ha emesso; ma è anche sufficiente che le fatture siano relative ad operazioni commerciali che, se pure esistenti, siano state poste in essere da soggetti diversi da quelli che se ne dichiarano titolari; o ancora che siano riferite ad operazioni effettivamente poste in essere da chi ha emesso la fattura nei confronti del soggetto a cui è intestata, ma per importi diversi da quelli indicati nella fattura medesima.

Il sistema sanzionatorio previsto dall’ordinamento per l’ipotesi di fatture false vede nell’art. 8 del d.lgs. n. 74\2000 la sua norma di riferimento, che nella versione in vigore dal 27 ottobre 2019, per come modificato dal decreto legge n. 124/2019, così stabilisce: "È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti". In pratica, dal primo gennaio scorso le imprese che emettono fatture false rischiano sanzioni fino a 774.500 euro.

Nell’operazione di anticipo fatture, sempre sotto il profilo sanzionatorio, rileva inoltre il disposto dell’art. 137 del Testo Unico Bancario che espressamente recita: "Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 10.000 euro".

Antonio Leo
Responsabile Area Legale, Banca Monte Pruno
antonio.leo@bccmontepruno.it