Successioni mortis causa: regole e procedimento

di Annalisa Pierro

Economia e finanza | 

L’evento luttuoso conseguente alla morte di una persona determina l’apertura della cosiddetta successione mortis causa e, con essa, l’insorgere degli obblighi cui gli eredi sono tenuti ai fini della liquidazione delle attività bancarie intestate al defunto, nonché degli adempimenti a carico della banca presso cui il defunto deteneva i rapporti.

Il primo obbligo dell’erede è senza dubbio quello di presentare alla banca tempestivamente tutta la documentazione comprovante la sua qualità di avente diritto:

Successioni mortis causa: regole e procedimento
  • certificato di morte;
  • stato di famiglia storico del defunto rilasciato in bollo dall’ufficio comunale;
  • atto notorio o, più frequentemente, per la maggiore economicità, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (il modello può essere agevolmente scaricato anche dai siti dei Comuni) resa dall’erede interessato, con sottoscrizione autenticata dal Segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco, attestante i soggetti aventi diritto alla successione, la mancanza di eventuali testamenti ed altri fatti rilevanti inerenti ai diritti successori;
  • eventuali atti di rinunzia all’eredità;
  • copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento, nel caso in cui il de cuius abbia disposto con testamento del suo patrimonio.

Il ricorso ad autocertificazioni (prive di autentica di firma) non può essere accettato dalla Banca che, nella sua qualità di operatore privato, ha necessità di acquisire certificati e dichiarazioni di notorietà rese davanti a pubblici ufficiali, dovendo procedere ad una quanto più possibile rigorosa identificazione degli aventi diritto, cui consegnare le disponibilità economiche depositate dai propri clienti.

A questo punto la Banca, acquisiti i documenti sopra elencati, prima di procedere allo svincolo delle sostanze in favore degli eredi, deve procedere ad un’ulteriore verifica, vale a dire accertare se gli eredi hanno oppure no l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate.

Sovente viene posta la domanda: quand’è che l’erede ha obbligo di presentare la dichiarazione di successione all’Amministrazione finanziaria? Sempre, salvo che l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario abbia un valore non superiore a 100.000 euro e non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari. Solo quando ricorrano tutte e tre queste condizioni, gli eredi saranno esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione ai sensi dell’art. 28,comma 7 del D.lgvo 31.10.1990, n. 346.

Facciamo un esempio. Se l’eredità è devoluta al coniuge e ai figli, non supera i 100.000 euro, ma il defunto era proprietario di un immobile, allora la dichiarazione di successione dovrà essere sempre presentata dagli eredi.

Dovranno ricorrere contemporaneamente tutte e tre le condizioni perché non sorga l’obbligo e si possa procedere immediatamente alla liquidazione delle attività bancarie. In tal caso, però, la banca prima di “svincolare” le somme e procedere alla liquidazione delle quote, dovrà ricevere dagli eredi apposita dichiarazione di esonero, che sarà trasmessa all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di competenza.

Quando, invece, gli eredi non si trovino nelle condizioni di cui sopra, avranno l’obbligo di presentare (può farlo anche uno soltanto degli interessati), entro 12 mesi dalla data del decesso, la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate, nella quale dovranno essere indicati i rapporti bancari e le giacenze, così come certificate dalla Banca. In questa seconda ipotesi, la Banca procederà allo svincolo e alla liquidazione delle somme solo quando la successione sarà definita e gli eredi ne avranno consegnato copia con allegata ricevuta di avvenuta trasmissione alla competente Amministrazione finanziaria.

È bene sottolineare l’importanza di tali adempimenti in quanto la Banca che vìola il divieto di svincolo o non acquisisce e trasmette tempestivamente la “dichiarazione di esonero” è punita con sanzione amministrativa dal 200 al 400% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione.

Una volta svincolate le somme gli eredi potranno ritirare le disponibilità presenti, di cui daranno quietanza, e la Banca procederà all’estinzione dei rapporti.

Annalisa Pierro
Area Legale, Banca Monte Pruno
annalisa.pierro@bccmontepruno.it