Trasparenza bancaria nel credito: informativa precontrattuale
di Ada Parrella
Per “trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” si intende l’insieme di regole volte a garantire alla clientela “un’informazione corretta, chiara ed esauriente” circa le caratteristiche, i rischi ed i costi dei prodotti finanziari offerti.
Questo è l’obiettivo delle disposizioni in tema di trasparenza emanate dalla Banca d’Italia finalizzato ad evitare il rischio che la documentazione contrattuale elaborata dagli intermediari bancari, sebbene completa nei contenuti, risulti, per la clientela, difficile da comprendere sia per la complessità che per l’uso di un linguaggio tecnico, soprattutto se poco esperta di credito e finanza.
Tali norme si ispirano ai seguenti principi:
- la semplificazione della documentazione: meno parole, contenuti ridotti e linguaggio chiaro e semplice consono al livello culturale del cliente in relazione al prodotto che viene proposto;
- la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni che vengono rese al cliente;
- la possibilità di confronto dell’offerta proposta con altri prodotti analoghi.
Tutte queste disposizioni vengono portate a conoscenza del cliente attraverso “l’informativa precontrattuale“. Infatti prima di concludere il contratto – durante, appunto, la cosiddetta “fase precontrattuale” – al cliente devono, obbligatoriamente, essere messi a disposizione alcuni documenti importanti per comprendere le caratteristiche dell’operazione alla quale è interessato o che comunque gli viene proposta.
Di seguito si descrivono tali documenti dei quali si consiglia alla clientela un’attenta lettura prima della scelta del prodotto e della firma del contratto:
- il “foglio informativo“: contiene informazioni sull’intermediario, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e i rischi tipici dell’operazione o del servizio offerto e, soprattutto tutti gli elementi relativi alle condizioni economiche dell’offerta (tassi, costi, eventuali penali, spese accessorie) e al costo complessivo del prodotto o servizio;
- la “copia completa del contratto“: il cliente può ottenere gratuitamente (per alcuni tipi di prodotti può essere previsto un rimborso spese) una copia completa del contratto che si vorrebbe concludere. La consegna della copia del contratto non impegna, però, alla conclusione dello stesso;
- il “documento di sintesi” delle principali condizioni: normalmente costituisce il frontespizio del contratto e riporta, in maniera personalizzata (cioè riferita al singolo contraente), secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio;
- la “guida pratica” che illustra in maniera semplice le caratteristiche, il funzionamento e i costi di determinati prodotti o le modalità per l’esercizio dei diritti connessi.
L’informativa precontrattuale da mettere a disposizione della clientela differisce a seconda del prodotto offerto alla stessa.
Si riportano due esempi relativi a due fattispecie collegate ai contratti di credito.
Nel caso di un finanziamento CCD (Credito ai consumatori) la Banca è tenuta a fornire al consumatore, prima che questi sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, le informazioni necessarie per consentirgli il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato, attraverso il documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (c.d. IEB), così che possa prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto per l’erogazione del finanziamento.
Nel caso, invece, di Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (c.d. MCD), l’informativa precontrattuale è rappresentata dal modulo denominato “Prospetto informativo europeo standardizzato” (c.d. PIES)”, lo stesso deve essere consegnato al consumatore tempestivamente, dopo che quest’ultimo ha fornito tutte le informazioni necessarie riguardanti le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze e comunque in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto MCD o da un’offerta.
In definitiva, affinché vi sia un’effettiva trasparenza dei rapporti bancari occorre che le parti forniscano “un’informativa corretta, chiara ed esauriente“.
La Banca Monte Pruno focalizza, da sempre, il suo sforzo nella direzione di instaurare costantemente, con la clientela, rapporti caratterizzati dalla reciproca “trasparenza informativa“, che vanno anche oltre gli adempimenti di legge e, quindi, in un’ottica di piena consapevolezza e conoscenza delle condizioni contrattuali tra le parti.
Ada Parrella
Area Crediti, Banca Monte Pruno
ada.parrella@bccmontepruno.it