Nuove norme in materia di assegni bancari e carte di pagamento

D.lgs 30.12.99 n. 507

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Il D.lgs 30.12.99 n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori) ha introdotto modifiche alla L. 12.12.90 , n. 386, recante disposizioni in materia di disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari.

In particolare:

  • per l’emissione di assegni “senza autorizzazione” non è più prevista la sanzione penale, ma solo quella pecuniaria. In casi particolari si può arrivare all’interdizione da: esercizio di attività professionali o imprenditoriali; esercizio di uffici direttivi delle persone giuridiche e imprese; incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  • la competenza per l’applicazione delle sanzione è attribuita al Prefetto del luogo di pagamento dell’assegno;
  • l’interdizione all’emissione di assegni ha una durata compresa tra i due e i cinque anni;
  • nel caso di assegno protestato per mancanza di fondi o non protestato in quanto pervenuto “fuori termine per il protesto”, il traente può evitare l’applicazione delle sanzioni fornendo la prova dell’avvenuto pagamento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine utile per la levata del protesto (8 giorni dall’emissione per i recapiti su piazza e 15 giorni per quelli fuori piazza).
  • La prova dell’avvenuto pagamento, con le modalità già disciplinate dalla L. 386/90, deve essere fornita al pubblico ufficiale che ha elevato il protesto o alla banca trattaria per i “fuori termine”, in quanto soggetti tenuti alla comunicazione al Prefetto;
  • Il Prefetto, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, avvia la procedura per l’applicazione delle sanzioni, notificando all’interessato gli estremi della violazione; questi, entro trenta giorni dalla notifica, può presentare scritti difensivi e documenti;

La vera novità della disposizione è nell’introduzione dell’istituto della “revoca di sistema”.

Le nuove disposizioni prevedono, infatti, l’istituzione presso la Banca d’Italia di un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento , nel quale sono inseriti:

  1. generalità del traente assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza provvista;
  2. assegni della specie indicata al punto a) e di quelli non restituiti alle banche dopo la revoca dell’autorizzazione;
  3. sanzioni amministrative e penali applicate per le violazioni in materia di assegni;
  4. generalità del soggetto a quale è stata revocata l’autorizzazione all’utilizzo delle carte di pagamento e carte “revocate”
  5. assegni e carte di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.

L’iscrizione nell’archivio è effettuata dal “trattario”, nei termini di cui all’art. 29 del d,lgs 507/99, punto 2, e comporta la revoca all’emissione di assegni per almeno sei mesi. Nello stesso termine è fatto divieto a qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegni con il traente e di pagare assegni da questi emessi pur nei limiti della provvista.

Eventuali ritardi dell’iscrizione nell’archivio o il rilascio di assegni a persona iscritta nell’archivio comporta la responsabilità della banca, in solido con il traente, al pagamento degli assegni emessi nel periodo della revoca, anche in assenza di fondi, sino a L. 20 milioni per assegno.

Hanno diritto di accedere all’archivio: l’interessato per le notizie che lo riguardano; il prefetto; le banche; gli intermediari vigilati; gli uffici postali e l’autorità giudiziaria.

Prima del rilascio dei moduli di assegni, il dipendente accerta, sulla base dei dati presenti in archivio, che il richiedente non risulti interdetto; chi consegna moduli di assegni a persona interdetta è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione fino ad un anno.

Le disposizioni di cui al decreto in argomento sono entrate in vigore dal 15.01.2000, ad eccezione delle norme disciplinanti l’archivio informatico, per le quali è previsto un termine di 180 giorni (entro 150 giorni il Ministro della Giustizia emana il regolamento per la trasmissione dei dati e dopo 30 giorni la Banca d’Italia disciplina le procedure, costi e consultazioni.