Sostenibilità servizi finanziari

Informativa sulla sostenibilità dei Servizi Finanziari

1. Premessa

La Commissione Europea ha pubblicato nel marzo del 2018 il Piano d'Azione per la finanza sostenibile, in attuazione dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, in cui delinea la strategia e le misure da adottare per la realizzazione di un sistema finanziario in grado di promuovere uno sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale. Nello specifico, il Piano d’azione individua i tre seguenti obiettivi:

  1. riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva;
  2. gestire i rischi finanziari legati ai cambiamenti climatici, l’esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali nonché
  3. promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie.

Nell’ambito di tale Piano rientra l’emanazione del Regolamento (UE) 2019/2088, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (c.d. «SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation»).

Uno degli obiettivi di tale Regolamento è fornire agli investitori finali informazioni in merito all’integrazione dei rischi di sostenibilità e degli impatti negativi sui fattori di sostenibilità nei processi decisionali dei partecipanti ai mercati finanziari (soggetti che rendono disponibili prodotti finanziari quale il servizio di gestioni di portafogli) e dei consulenti finanziari (soggetti che prestano i servizi di consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni).

Le disposizioni introdotte dall’SFDR trovano applicazione:

  • alle Banche affiliate e a Cassa Centrale, in qualità di consulenti finanziari, in quanto enti creditizi che prestano la consulenza in materia di investimenti o assicurativa sui seguenti prodotti finanziari e servizi di investimento:
    • un prodotto di investimento assicurativo (IBIPs);
    • le quote di OICVM (Fondi comuni di investimento e SICAV);
    • un prodotto pensionistico;
    • servizio di gestione di portafogli
  • a Cassa Centrale, per quanto attiene alle regole applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari, in quanto ente creditizio che fornisce il servizio di gestione di portafogli.

In conformità con quanto previsto dal Regolamento SFDR, Cassa Centrale e le Banche affiliate rendono disponibili nella presente sezione dei rispettivi siti web le informazioni riguardanti:

  • l’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento ovvero nell’ambito delle consulenze in materia di investimenti o assicurative (art. 3 SFDR);
  • un’informativa in merito alle politiche di due diligence per quanto riguarda gli effetti negativi nelle decisioni di investimento ovvero delle consulenze sui fattori di sostenibilità (art. 4 SFDR);
  • la coerenza delle politiche di remunerazione con l’integrazione dei rischi di sostenibilità (art. 5 SFDR).

Al fine di agevolare la comprensione delle informazioni riportate nei paragrafi successivi si forniscono di seguito le seguenti definizioni ai sensi dell’SFDR:

  • rischi di sostenibilità: gli eventi o le condizioni di tipo ambientale, sociale o di governance il cui verificarsi potrebbe causare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore di un investimento;
  • fattori di sostenibilità: le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva;
  • principali impatti negativi: gli impatti delle decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti che determinano effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

I paragrafi seguenti sono stati aggiornati a seguito dell’adozione della valutazione delle preferenze di sostenibilità nel modello di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, a partire dal mese di agosto 2023.

 

2. Integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti ovvero nell’ambito delle consulenze in materia di investimenti o assicurative (art. 3 SFDR)

Cassa Centrale, nell’ambito dei processi decisionali relativi agli investimenti, ha definito una specifica strategia volta a integrare e monitorare i rischi di sostenibilità, ove rilevanti, e i loro probabili impatti sul rendimento dei prodotti finanziari.

In particolare, l’integrazione dei rischi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (Environmental, Social, Governance, da cui l’acronimo inglese “ESG”) nelle decisioni di investimento riferite alle linee di gestione patrimoniali offerte da Cassa Centrale e dalle Banche affiliate alla clientela permette di sviluppare un approccio organico alle diverse categorie di rischio (i.e. rischio di mercato, rischio di credito, rischio di liquidità, etc.), analizzando anche eventuali significativi effetti negativi sul rendimento degli investimenti.

La strategia sviluppata da Cassa Centrale prevede l’applicazione di presidi inerenti ai rischi di sostenibilità così definiti:

  • screening negativo: analisi qualitativa basata su regole di esclusione di strumenti finanziari ed emittenti che non rispondono a criteri minimi di sostenibilità (ad esempio, produttori di bombe a grappolo);
  • screening positivo: analisi quantitativa basata su regole di selezione di strumenti finanziari ed emittenti che presentano caratteristiche od obiettivi ambientali e/o sociali, applicando logiche “best-in-class”.

Tali analisi prendono in considerazione anche le valutazioni effettuate da primari info-provider specializzati, che hanno sviluppato metodologie proprietarie per l’esame dei principali emittenti del mercato.

 

La Capogruppo e le Banche affiliate, nell’ambito dell’attività di consulenza in materia di investimenti e di prodotti di investimento assicurativi, prevedono l’esame dell’informativa resa dai produttori in merito agli eventuali elementi rilevanti per le preferenze di sostenibilità (i.e. presenza di investimenti allineati alla Tassonomia, investimenti sostenibili o considerazione dei PAI), nonché ai rischi di sostenibilità e al loro impatto sul rendimento dei prodotti finanziari. Tali informazioni, se disponibili, sono considerate nell’ambito del processo distributivo alla clientela per informarla dei predetti elementi e degli eventuali rischi di sostenibilità individuati dal produttore.

 

L’approccio, così definito, consente alla Capogruppo e alle Banche affiliate di raccomandare strumenti o prodotti finanziari considerandone anche i rischi di sostenibilità più rilevanti.

 

3. Dichiarazione sugli impatti negativi sulla sostenibilità in qualità di Partecipante ai Mercati Finanziari (art. 4, cc. 2 e 3, SFDR)

Cassa Centrale, considerate le proprie dimensioni, la natura e l’ampiezza dell’attività svolta nonché la tipologia di prodotti finanziari resi disponibili, considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità nelle decisioni di investimento nell’ambito del servizio di gestione di portafogli.


Di seguito si riporta la “Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità” ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288.

PAI STATEMENT

 

4. Dichiarazione sui principali effetti negativi delle consulenze in materia di investimenti e assicurazioni sui fattori di sostenibilità (art. 4, c. 5, SFDR)

Cassa Centrale e le Banche affiliate comprendono la rilevanza che le scelte di investimento dei clienti possono avere sui fattori di sostenibilità e perciò, nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimento, prendono in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento su tali fattori (c.d. “Principal Adverse Impact – PAI”). Gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità sono valutati, nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, mediante l’analisi delle informazioni trasmesse dagli emittenti – che si qualificano come partecipanti ai mercati finanziari ex art. 2 n. 1) SFDR – dei prodotti finanziari rilevanti ai sensi di SFDR (1).

 

Per ciascun prodotto Cassa Centrale e le Banche affiliate, analizzano la documentazione resa disponibile dal produttore (es. European ESG Template – EET, documentazione contrattuale, …) avendo cura di approfondire quali tematiche connesse ai PAI sono prese in considerazione dal prodotto stesso.

 

Le informazioni analizzate sono utilizzate da Cassa Centrale e dalle Banche affiliate nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti per valutare l’adeguatezza delle raccomandazioni di investimento rispetto al profilo del cliente e, in particolare, la corrispondenza alle sue preferenze di sostenibilità, qualora espresse.

 

(1) Ai sensi dell’art. 2 n. 11 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) i prodotti finanziari rilevanti per i consulenti finanziari sono: un fondo di investimento alternativo (FIA); un IBIP; un OICVM.

 

5. Politica di remunerazione (art. 5 SFDR)

Cassa Centrale e le Banche affiliate hanno intrapreso un percorso di riprogettazione della strategia di sostenibilità del Gruppo che ha portato alla definizione di un Piano di Sostenibilità pluriennale, che è stato aggiornato identificando specifici indicatori di performance e monitoraggio.

Le Politiche di remunerazione e incentivazione adottate da Cassa Centrale e dalle Banche affiliate riflettono l'impegno al raggiungimento di una performance sostenibile tramite l’inclusione di indicatori ESG nel sistema formalizzato di incentivazione «MBO» per il Personale più rilevante a livello consolidato.

Tali Politiche risultano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità in considerazione dell’attuazione, nei processi aziendali, dei principi e dei valori del Gruppo e delle sue finalità mutualistiche (es. centralità della persona rispetto alla sua scelta di investimento, promozione dello sviluppo economico/sociale/culturale delle comunità locali). In particolare, tra i principi impiegati per la definizione della remunerazione variabile di tutto il personale sono considerati:

  • l’impegno nell’allineamento della performance agli obiettivi e valori aziendali e alle strategie di lungo periodo;
  • l’adeguato bilanciamento tra obiettivi economici e non economici (sia qualitativi che quantitativi), in funzione del ruolo, considerando anche l’aderenza al Codice Etico che ha portato alla definizione di politiche che promuovono la sostenibilità, alcune delle quali sono considerate anche nella selezione degli investimenti (es. politica sugli armamenti, politica anticorruzione, …).

Per maggiori informazioni sull’integrazione dei presidi di sostenibilità nei processi di investimento relativi alle linee di gestione di portafogli (art. 10 SFDR) cliccare qui.