Il credito di firma: quando il garante è la Banca

di Michela Pompea Zozzaro

Economia e finanza | 

Uno dei servizi bancari cui si fa sovente ricorso nell’ambito delle relazioni commerciali è la fideiussione bancaria, rientrante nel novero dei crediti di firma.

Preme precisare che se la fideiussione è una garanzia mediante la quale un terzo (garante) si impegna nei confronti di un creditore ad adempiere l’obbligazione assunta dal debitore principale, con la fideiussione bancaria o credito di firma la Banca diventa essa stessa garante, assumendo su di sé l’impegno di eseguire una prestazione in favore di un predeterminato beneficiario, qualora l’obbligato principale non adempia ai suoi impegni fissati in contratto e richiamati nella garanzia stessa. In tal guisa, l’acquirente o il fornitore di una merce o, ancora, il committente di un servizio si assicurano comunque l’adempimento di un obbligo contrattualmente assunto.

Il credito di firma: quando il garante è la Banca

Le garanzie bancarie possono essere “a prima richiesta” e/o fideiussorie.

Le garanzie “a prima richiesta” sono impegni autonomi e indipendenti rispetto al contratto sottostante da cui traggono origine, a differenza delle garanzie fideiussorie che costituiscono operazioni strettamente collegate al contratto originario, seguendone le sorti e dovendone dimostrare l’avvenuto adempimento degli obblighi contrattuali.

In conseguenza del rilascio della garanzia “a prima richiesta” (cd. garanzia autonoma) e in caso di inadempimento con conseguente richiesta di escussione, la Banca è autorizzata a corrispondere al terzo beneficiario, fino alla concorrenza dell’importo stabilito in garanzia (oltre eventualmente interessi e accessori), tutte le somme che il terzo richiede a titolo di adempimento dell’obbligazione garantita e ciò anche se fossero sorte contestazioni in qualunque sede, giudiziaria o arbitrale, fondate sui rapporti tra cliente e terzo beneficiario.

Tale pagamento sarà, quindi, eseguito dalla Banca senza alcuna sua responsabilità circa l’esistenza, la validità e l’esigibilità del credito garantito al momento del pagamento, in virtù del suo impegno assunto in via autonoma e irrevocabile, con rinuncia di opposizione di qualsiasi eccezione ai sensi dell’art. 1952 c.c..

Dal canto suo, la Banca manterrà nei confronti del debitore principale il diritto di regresso, in virtù del quale è obbligato – con vincolo solidale e indivisibile anche per gli eredi e aventi causa – a rimborsare alla Banca, tutte le somme corrisposte dalla stessa in dipendenza della garanzia prestata.

Ovvio è che il cliente può pur sempre recedere dall’incarico conferito alla Banca di rilascio della fidejussione bancaria, finché l’incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione e compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima (art. 1373 cod. civ.) o comunque, fino a quando la stessa fideiussione non sarà restituita o dichiarata inefficace dal beneficiario.

Quello sinora descritto rappresenta un credito di firma avente natura commerciale.

Esiste, tuttavia, una tipologia di credito di firma avente natura finanziaria, cui si fa ricorso prevalentemente per l’adempimento di specifici obblighi assunti con la Pubblica Amministrazione (Ministeri, Comuni, Ufficio Iva), a mezzo del quale la Banca si obbliga nell’interesse del cliente verso terzi a pagare una precisa somma al verificarsi di particolari situazioni. ​

Un’altra particolare categoria di garanzia fideiussoria è quella prestata dalla Banca nell’interesse di imprese, ditte individuali o professionisti, nel caso in cui il cliente formuli offerte di partecipazione a pubbliche gare di appalto. In tale comparto, le fideiussioni, emesse per conto della clientela, possono avere una valenza provvisoria perché sostitutive del deposito cauzionale, servendo a garantire il committente dall’improvvisa rinuncia da parte dell’impresa aggiudicataria e decadendo in caso di mancata aggiudicazione (Fideiussione per la cauzione provvisoria); può essere emessa per conto di clientela aggiudicataria di commesse o appalti per garantire il committente dal mancato rispetto degli accordi contrattuali o, ancora, rilasciata per garantire la quota anticipata dal committente per il caso in cui il cliente non dovesse fornire una determinata merce o iniziare i lavori.

Con l’emissione di una specifica garanzia, la Banca, inoltre, può impegnarsi anche a corrispondere all’Ente Appaltante quanto dalla stessa garantito nell’eventualità in cui dovessero emergere, in fase di collaudo dell’opera, malfunzionamenti o difformità oggettive, tali da obbligare il Committente stesso a ulteriori esborsi. In tal caso, la durata della garanzia è legata al termine del collaudo.

In definitiva, si tratta di specifici strumenti di grande utilizzo che, da sempre, la Banca Monte Pruno offre alla sua clientela e di cui si possono richiedere ulteriori dettagli e/o informazioni all’Area Crediti oppure alle Filiali della Banca stessa.

Michela Pompea Zozzaro
Area Crediti, Banca Monte Pruno
michelapompea.zozzaro@bccmontepruno.it