La forma di garanzia più diffusa nel credito: la fideiussione

di Giovanni Battista Fauceglia

Economia e finanza | 

È ormai noto ai più come le cicliche crisi economiche, finanziarie e pandemiche, che da qualche anno a questa parte ci ritroviamo ad affrontare ormai ripetutamente, abbiano comportato, tra le proprie principali conseguenze, un irrigidimento del credito bancario e finanziario alle imprese ed alle famiglie, a cui la recente superfetazione di norme, regolamentazioni, direttive e circolari, non sembra riuscire a dare soluzioni soddisfacenti. Ecco che allora il tema dell’accesso al credito, che questi ultimi, drammatici mesi hanno rimesso al centro del dibattito politico ed economico, è tornato a riallacciare le proprie prospettive con quello della necessità di offrire adeguate e solide garanzie del rimborso dei finanziamenti a chi, a ben vedere, è deputato a sostenere finanziariamente il tessuto economico di un territorio, le banche appunto.

La forma di garanzia più diffusa nel credito: la fideiussione

Queste brevi riflessioni, condotte per la rubrica curata dalla Banca Monte Pruno, vogliono soffermarsi, in particolare, sulla garanzia, ancor oggi più diffusa, nella prassi dei finanziamenti bancari: la fideiussione.

Tecnicamente, la fideiussione è il contratto mediante il quale un soggetto (persona fisica, impresa, ente pubblico, etc.) garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui, evitando, o comunque riducendo, il pericolo che deriverebbe al finanziatore dall’inadempimento del finanziato.

Come si ricava dalla lettura delle norme del codice civile, si tratta di una garanzia personale ed accessoria, nel senso che il fideiussore garantisce personalmente – con tutti suoi beni, presenti e futuri – l’adempimento dell’obbligazione garantita; e che il fideiussore potrà eventualmente opporre al creditore tutte le eccezioni inerenti al rapporto principale da cui dipende la sua garanzia.

Ferma la necessità della espressa manifestazione di voler prestare fideiussione, la legge non richiede la necessaria e preventiva accettazione della garanzia da parte del debitore nel cui interesse viene prestata (il quale, in ipotesi, potrebbe addirittura non esserne a conoscenza), poiché il rapporto di fideiussione si stringe tra il creditore ed il garante e si perfeziona con l’assunzione, da parte di quest’ultimo, delle obbligazioni di garanzia, senza che il creditore debba necessariamente esprimere la sua preventiva accettazione.

In virtù di un principio generale del diritto delle obbligazioni, quello della cosiddetta “solidarietà” tra debitori, il fideiussore si obbliga “in solido” con il debitore principale, con la conseguenza che, da un lato, il creditore potrà chiedere anche al solo fideiussore l’adempimento dell’intera obbligazione dovuta, e, dall’altro, che il fideiussore che abbia pagato potrà agire in giudizio contro il debitore principale, surrogandosi al creditore originario, per recuperare quanto versato (“azione di regresso”). Ovviamente ciò non esclude la possibilità che le parti, già al momento della stipula del contratto di fideiussione, stabiliscano che il creditore debba preventivamente attivarsi nei confronti del debitore principale e, solo in caso di infruttuosità dell’azione giudiziale intrapresa, pretendere l’adempimento dal fideiussore, che potrà avvenire per l’intero debito oppure solo per una parte di esso, nel caso si tratti di “fideiussione parziale”. O, ancora, nell’ipotesi in cui vi siano due o più fideiussori di uno stesso debitore, nulla esclude la possibilità di pattuire una garanzia (non per l’intero debito, bensì) pro quota, e cioè fino ad un importo massimo garantito oppure fino ad una percentuale del debito residuo derivante dal rapporto contrattuale risolto per inadempimento (come spesso avviene per le garanzie prestate dai cosiddetti Confidi o dal Fondo di garanzia pubblica per l’accesso al credito delle PMI e dei professionisti).

Si è soliti distinguere almeno due fondamentali fattispecie di garanzie fideiussorie che possono essere prestate da un privato, da una società o anche da una altra banca: le “fideiussioni specifiche” (che accedono ad un rapporto contrattuale ben individuato, come ad esempio un mutuo chirografario o fondiario) e le “fideiussioni omnibus” (che garantiscono, fino ad un importo massimo espressamente previsto, l’adempimento di tutti i debiti maturati da uno stesso debitore nei confronti di uno stesso creditore nel corso dei loro reciproci rapporti).

Pur non essendo questa la sede per richiamare l’importanza della disciplina delle fideiussioni (artt. 1936 ss., cod. civ.), si può solamente accennare al dato che la vuole un fondamentale punto di riferimento per interpretare e qualificare giuridicamente molte altre fattispecie di garanzia personale in uso nella prassi bancaria e nelle relazioni tra imprese (garanzie autonome “a prima richiesta”, lettere di patronage, crediti di firma, etc.).

Giovanni Battista Fauceglia
Area Legale, Banca Monte Pruno
giovannibattista.fauceglia@bccmontepruno.it