Identificazione della clientela L. 248/2005
Si informa la spett.le clientela che, dal 1° gennaio 2006, sono posti a carico del sistema bancario ulteriori obblighi di identificazione della clientela.
Infatti, l′art. 7, comma 6 del DPR 605/1973 (come modificato dall′art. 1, comma 332, della legge 311/2004 e dall′art. 2 comma 14 del D.L. 203/2005, convertito nella L. 248/2005) impone alle banche di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio e a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria.
Ci scusiamo, fin da ora, per il disagio che potremo arrecare, peraltro inevitabile in quanto connesso ad un obbligo di legge.
Precisiamo, altresì, che i dati identificativi forniti dalla clientela verranno trattati per finalità strettamente connesse all′adempimento del suddetto obbligo e nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.